Art. 21.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.

 

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